Art. 2.
(Definizioni).

      1. Per «dirigente temporaneo» e «dirigente a progetto» si intende un professionista qualificato, cui è affidata dalla proprietà la gestione di tutta l'azienda o di

 

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una struttura o funzione, ovvero l'attuazione di un progetto concordato.
      2. Il contratto di assunzione deve prevedere il piano operativo del progetto, con gli obiettivi finali e intermedi, le deleghe operative e le procure ufficiali, nonché le risorse aziendali a disposizione, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa.
      3. Per «consulente di direzione» si intende un professionista che consiglia l'azienda cliente, propone soluzioni o modelli di sviluppo e la assiste nell'implementazione delle soluzioni.